AMMISSIONE IN CONSERVATORIO

L'Ammissione alle varie scuole del Conservatorio è subordinata al superamento di una apposita selezione: i candidati risultati idonei vengono  inseriti in graduatorie, distinte per insegnamento,  e possono iscriversi, nei limiti del contingente di posti disponibili per ciascun anno scolastico, relativamente alla scuola prescelta. L'ammissione  in Conservatorio è subordinata, comunque,  al ricorrere di tassativi  requisiti  d'età,  secondo  quanto risulta  dalla  tabella  di seguito riprodotta:

Denominazione della scuola

Età richiesta per l'ammissione ai corsi

 

Età minima

Età massima

Composizione

12 anni compiuti

18 anni per l'ammissione al corso medio

Direzione d'Orchestra

12   "         "

22 anni per l'ammissione al corso superiore

Organo e Composizione Organistica

12   "         "

15 anni per chi non possiede il titolo di compi- mento del corso inf. di pianoforte

Canto (ramo cantanti) Canto (ramo didattico)

16 anni per le donne e 18 per gli uomini

25 anni per le donne e 26 per gli uomini

Pianoforte

9 anni compiuti

15 anni

Arpa (diatonica)

9   "         "

16   "

Violino

9   "         "

13   "

Viola

9   "         "

14   "

Viola da gamba

14 "         "

14   "

Violoncello

9   "         "

15   "

Contrabbasso

11 "         "

20   "

Oboe

11 "         "

20   "

Clarinetto

11 "         "

20   "

Fagotto

11 "         "

20   "

Flauto

11 "         "

20   "

Flauto dolce

11 "         "

18   "

Corno

11 "         "

20   "

Tromba e Trombone

11 "         "

20   "

Fisarmonica

11 "         "

15   "

Basso Tuba

13 "         "

15   "

Chitarra

11 "         "

15   "

Saxofono

 

18   "

Strumenti a Percussione

11 "         "

18   "

Scuola Sperim. Composiz.

 

18   "

Mandolino

13 "         "

18   "

Jazz

Non sono previsti limiti d'età ma si richiede, ai fini dell'ammissione, il possesso di un qualsiasi diploma di Conservatorio.

Musica Elettronica

Non sono prescritti limiti di età ma si richiede, ai fini dell'ammissione, il possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di Conservatorio,  licenza  del periodo medio di composizione,  licenza  del  quinquennio di composizione sperimentale, licenza del periodo medio di una scuola decennale di strumento, diploma di liceo musicale sperimentale.

   

I candidati che non posseggano i requisiti di età riportati nella tabella possono essere sottoposti ugualmente ad esame;  essi,  tuttavia,  possono poi  essere ammessi all'Istituto nel solo caso in cui,  in sede di esame, abbiano dato prova di possedere "singolarissime attitudini" musicali.

L'ammissione  in  Conservatorio  può essere richiesta per  uno  qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola,  con la sola eccezione per le  scuole di Jazz e Musica Elettronica, relativamente alle quali non  è consentita l'ammissione ad anni di corso superiori al primo.

Al  primo  anno dei corsi di studio si accede con l'esame di  ammissione, che è inteso sostanzialmente all'accertamento delle attitudini  generiche allo studio della musica e di quelle specifiche per la scuola richiesta. La  ricorrenza di tali attitudini musicali viene accertata mediante prove uditive,  ritmiche  e di coordinamento motorio;  il candidato può  essere sottoposto anche a prove di esecuzione sullo strumento prescelto.

Agli  anni di corso successivi al primo il candidato viene ammesso previo superamento  di un esame di idoneità,  che si svolge  nel  rispetto  dei programmi interni predisposti relativamente ad ogni scuola attivata. Nel  caso  in  cui  il candidato chieda l'ammissione  ad  anni  di  corso superiori al primo,  i limiti massimi di età,  quali risultano dal quadro sopra dettagliato,  potranno essere elevati,  proporzionalmente, di tanti anni quanti sono quelli che l'allievo intende pretermettere.

Costituisce  requisito imprescindibile per l'ammissione in  Conservatorio il  possesso  della licenza elementare;  relativamente  alle  scuole  di Pianoforte,  Arpa,  Viola,  Violino,  e Violoncello,  però  si  consente l'ammissione  anche ad aspiranti che siano in possesso del solo titolo di promozione alla quinta elementare. Ciò in considerazione del fatto che la prescrizione  del possesso della licenza elementare appare  assolutamente inconciliabile con la prescrizione del limite minimo di età per l'accesso a tali scuole fissato, dal legislatore, al compimento del nono anno. L'ammissione degli alunni in Conservatorio deve considerarsi provvisoria: essa  diventa definitiva soltanto dopo un periodo di esperimento,  che non può  essere  inferiore  a tre mesi né superiore a due  anni  e  sempreché l'allievo,   al termine di tale fase di esperimento, superi il prescritto "esame  di conferma"  (detto anche "esame di revisione").  

 

ESAMI

Nei  Conservatori  di  Musica  si  sostengono  esami  di  ammissione,  di idoneità,  di conferma (o revisione),  di promozione,  di licenza,  di compimento e di diploma.

Per  quanto  concerne gli esami di ammissione e di idoneità si  rinvia  a quanto  esplicitato nel capitolo precedente, con l'ulteriore  precisazione che si considerano utilmente inclusi, nelle graduatorie degli idonei all’ammissione, i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 6/10 alle prove d'esame.

Gli  esami  di  conferma (detti anche esami di revisione) hanno per oggetto la disciplina  principale  ed hanno luogo, normalmente, alla fine dell'anno scolastico in cui l'alunno è  stato  ammesso all'Istituto. Tali esami, che concludono la  fase  di "esperimento",  sono  intesi ad una verifica "a  posteriori" della sussistenza di quelle attitudini musicali che l'allievo aveva evidenziato all'atto dell'ammissione e, quindi,  a confermare il ricorrere  di  una effettiva propensione agli studi musicali. Il Direttore  può concedere, su  richiesta  dell'insegnante, tanto l'anticipazione quanto la posticipazione dell'esame di revisione, fermi però i limiti enunciati nel precedente capitolo (non prima di 3  mesi e non oltre 2 anni dall'ammissione). Il giudizio per l'ammissione definitiva è dato dalla stessa commissione dinanzi la quale fu sostenuto l'esame di ammissione.

Agli  alunni  che  non  superino  l'esame  di  revisione  è  preclusa  la prosecuzione degli studi in Conservatorio.

Gli esami  di  promozione  devono essere  sostenuti da quegli allievi che non ottengano,  al termine dell'anno scolastico,  la promozione  all'anno successivo  a  seguito  dello  scrutinio  di  fine anno  e, poiché per conseguire la promozione in base allo scrutinio finale occorre aver riportato una valutazione  media  non inferiore agli 8/10  sia  nella materia  principale che in quelle complementari e  nella  condotta,  sono soggetti ad esame di promozione tutti quegli allievi che riportino, allo scrutinio finale, votazioni inferiori agli 8/10. Tali allievi saranno ammessi a sostenere gli esami di promozione  nella sessione  estiva qualora (e per le materie per le quali) abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10 (purché abbiano riportato  almeno 6/10  nella  condotta) e nella sessione autunnale nel caso in cui abbiano riportato, sempre allo scrutinio finale, una votazione inferiore ai 5/10.

L'esame  di promozione si supera con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 6/10.

Gli  esami  di  licenza sono sostenuti al termine del periodo  di  durata degli  insegnamenti complementari e, cioè, allorché l'allievo abbia ultimato la frequenza di ciascun corso complementare obbligatorio; per il loro superamento è prevista la votazione minima di 6/10.

Gli esami di compimento sono quelli che l'allievo sostiene a conclusione dei periodi intermedi in cui si articola la scuola  frequentata;  l'esame di  compimento del periodo inferiore conclude il periodo inferiore degli studi, l'esame di compimento del periodo medio si sostiene (relativamente  alle  scuole  per cui tale periodo è previsto) a conclusione del  periodo medio.

Gli  esami  di  compimento si considerano superati con  il  conseguimento della sufficienza (6/10);  per ottenere l'iscrizione al periodo superiore di   una  qualsiasi  scuola,   però,   si  richiede, quale  condizione imprescindibile,  il  superamento dell'esame di compimento medio (per  le scuole articolate  in  tre periodi) o di compimento  inferiore  (per  le scuole  articolate in due periodi) con una votazione non  inferiore  agli 8/10.

Il  mancato conseguimento di tale "sufficienza  qualificata"  (che  può essere  raggiunta anche a seguito di un esame teso alla  integrazione del voto,  da  sostenersi  al  termine  di un  anno di  ripetenza)  preclude definitivamente all’allievo la possibilità di proseguire la frequenza  in Conservatorio.

Gli  esami di  diploma sono sostenuti a conclusione del corso complessivo degli  studi  e, cioè,  al termine del periodo  superiore  della  scuola frequentata;  essi  si  considerano superati con il  conseguimento  della sufficienza (6/10).

Al  mancato  superamento degli esami di promozione,  di compimento  o  di diploma consegue,  come già chiarito,  la possibilità di ripetere un solo anno  (quindi una sola volta) nell'ambito dei periodi inferiori e  medio, nessun anno nel periodo superiore.

Il  ritiro,  anche  se  giustificato,  durante  gli  esami,  comporta  la ripetizione di tutte le prove nella seconda sessione . Le  commissioni  d'esame sono nominate  dal  Direttore  dell'Istituto e costituite, solitamente, da quattro docenti dell'Istituto e da un esaminatore esterno; le commissioni per gli esami di Contrabbasso e degli altri  strumenti a fiato possono essere costituite da soli  docenti dell'Istituto.

Ciascun commissario esprime, in sede d'esame, il proprio voto per ogni singola prova eseguita dall'allievo. Il voto attribuito ad ogni singola prova è dato dalla media aritmetica delle votazioni attribuite da ciascun commissario. Il voto finale d'esame è determinato dalla media aritmetica delle votazioni relative alle singole prove; qualora, però, in qualcuna delle  prove d'esame  il candidato consegua una votazione  inferiore  ai 5/10, non è possibile procedere a compensazione, con la conseguenza che dovranno  essere sostenute, nella seconda sessione (e quindi  riparate), tutte le prove per cui si sia ottenuta una votazione inferiore ai 6/10.

Il  Direttore  ha  la  facoltà di arrotondare il  voto  finale  riportato dall’allievo a conclusione degli esami, quando ne ritenga giustificata la concessione  avuto  riguardo,  anche,  alla buona condotta  dell'alunno; l'arrotondamento  può  essere concesso fino ad un massimo  di  50/100  di punto e sempreché l'interessato  ne faccia richiesta.

 

S C A D E N Z A R I O

Ai  fini  di una corretta informazione ed allo scopo di evitare  problemi legati  alla  mancata presentazione  di  domande  d'esame  o  di   domande d'iscrizione, è bene rammentare che tutti gli allievi interni che debbano sostenere esami,  sia nelle scuole principali (esami di compimento),  che nei  corsi complementari (esami di licenza),  sono tenuti a presentare le domande  d'esame  entro e non oltre il 30 aprile;  ugualmente  tutti  gli allievi che conseguono la promozione all'anno successivo (per valutazione finale  o per esame di promozione sostenuto nella sessione estiva) o che sostengono  con esito positivo l'esame di compimento (inferiore o  medio) nella  sessione estiva sono tenuti a presentare la domanda di  iscrizione entro il 31 luglio.  Gli allievi che invece sostengono esami di licenza o di compimento (inferiore o medio) nella sessione autunnale sono tenuti ad effettuare  l'iscrizione  entro  5 giorni dalla  data  dell'ultimo  esame sostenuto.

 

INSEGNAMENTI INDIVIDUALI ED INSEGNAMENTI COLLETTIVI

Per le discipline principali (scuole) sono previste lezioni individuali. La classe tipo di una scuola è formata da dieci allievi;  eccezioni  sono previste per la Didattica della Musica (ventotto allievi), per  il Jazz e la  Musica  Elettronica (dodici allievi).

Ciascun allievo ha diritto ad una o due lezioni settimanali, secondo le scelte operate all'inizio dell’Anno Accademico dal professore;  la durata della  lezione individuale è  determinata dal numero di ore di  lezione  settimanale diviso  per il numero di allievi iscritti nella classe  (naturalmente  le esigenze  didattiche,  legate  anche agli anni di   corso  degli allievi, possono  determinare, nell'ambito  della classe,  ripartizioni  diverse, fissate dal docente con l'orario interno).

E' utile precisare,  al riguardo,  che per le scuole di durata  decennale il  numero  di ore di lezione è pari a dodici  settimanali;  per le altre  scuole  (strumenti  a  fiato,  con  l'eccezione  del saxofono,  e contrabbasso) è invece pari a nove ore settimanali.

Le   discipline  complementari  possono  essere  a  lezione  collettiva  o individuale. La classe tipo,  relativa ad una disciplina complementare a lezione  collettiva,  è formata da trenta allievi (solfeggio, storia ed  estetica  musicale,  arte  scenica,  armonia   complementare,  letteratura

poetica  e drammatica,  musica d'insieme per strumenti  ad  arco,  musica d'insieme per strumenti a fiato, letteratura italiana). Gli allievi delle singole  classi  vengono accorpati in gruppi,   legati sia agli anni di corso, sia a ripartizioni interne stabilite dai  professori. Il numero  di  ore  di lezione  è pari a dodici settimanali per il solfeggio, per l'armonia complementare, per letteratura italiana, per la musica  d'insieme per strumenti ad arco  e per strumenti a  fiato; esso è  pari a nove  settimanali per  la  storia  ed estetica musicale e ad  otto settimanali per la letteratura poetica e drammatica e per l'arte scenica. La  classe  tipo, relativa ad una disciplina complementare a lezione individuale, è formata da venti allievi (pianoforte complementare, organo complementare e canto gregoriano, lettura della partitura). Il numero di ore di lezione  per tali corsi è pari a dodici settimanali; ciascun allievo ha diritto ad una o due lezioni settimanali, secondo le medesime modalità indicate per le scuole principali.

 

DURATA DEI PERIODI DI STUDIO

L'intervallo fra il compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere,  e normalmente corrisponde,  alla  durata normale  di quest'ultimo. Costituiscono eccezioni alla durata legale dei periodi di studio i casi in cui ricorrano:

1)      abbreviazioni del periodo degli studi

2)      ripetenza di anni di corso.

 

1) Abbreviazione del periodo degli studi.

Il corso degli studi può essere abbreviato quando ricorrono particolari motivi  di profitto. In particolare: è consentita  l'abbreviazione  del periodo  medio  qualora,  all'atto del compimento del periodo  inferiore, l'allievo abbia riportato una votazione  di almeno 8/10 sia nella materia principale   che   in   quelle   complementari.   E'   consentita, invece, l'abbreviazione del periodo superiore qualora,  al compimento del periodo precedente,  l'allievo  abbia  riportato  almeno  9/10  nell'insegnamento principale e non meno di 8/10 in quelli complementari. L'abbreviazione è limitata ad un solo anno per ciascuno dei succitati periodi. Essa, inoltre, può essere consentita, indipendentemente dai requisiti di profitto, a favore degli studenti di nazionalità straniera.

 

2) Ripetenza di anni di corso.           

 

Gli   alunni hanno la possibilità di ripetere l'anno di corso eventualmente non superato. Tale possibilità  è limitata ad un solo anno nel  corso  del periodo inferiore e ad un solo anno nel corso di  quello medio; non è consentito, invece, ripetere  alcun  anno  nel  periodo superiore, fatti salvi casi eccezionali, legati a particolari problemi di salute,  al ricorrere dei quali il Direttore  chiede al superiore Ministero di  autorizzare la ripetizione dell'anno, in deroga al divieto stabilito dalla legge. Limitatamente alle scuole di Jazz e Musica Elettronica è consentito ripetere  una  sola  volta l'ultimo anno (nel caso in cui  l'allievo non superi gli esami di diploma); è consentito, inoltre, ripetere un  solo anno  nel  periodo di studi che precede l'ultimo anno di  corso. Per  le scuole  di Jazz  e Musica Elettronica,  in buona  sostanza, si possono ripetere complessivamente due anni, uno dei quali  deve  essere, però, necessariamente, l'ultimo del corso.

Appare opportuno precisare che le limitazioni sopra indicate, relativamente alla ripetizione degli anni di corso, sono riferibili alla sola disciplina fondamentale, non coinvolgono, invece, gli insegnamenti complementari. La ripetizione di un anno di corso complementare, infatti, non comporta la ripetizione dell'anno di corso della scuola che l'alunno frequenta, sempreché il corso complementare sia compiuto nell'ambito del periodo al quale esso afferisce. La ripetizione di un anno di frequenza di una qualsivoglia disciplina complementare non preclude la possibilità di recuperare  l'anno perduto qualora  si  sostenga l'esame di licenza al termine del periodo di frequenza che la legge fissa per tale disciplina.