
AMMISSIONE IN CONSERVATORIO
L'Ammissione alle varie
scuole del Conservatorio è subordinata al superamento di una apposita
selezione: i candidati risultati idonei vengono inseriti in graduatorie, distinte per insegnamento, e possono iscriversi, nei limiti del
contingente di posti disponibili per ciascun anno scolastico, relativamente
alla scuola prescelta. L'ammissione in
Conservatorio è subordinata, comunque,
al ricorrere di tassativi
requisiti d'età, secondo
quanto risulta dalla tabella
di seguito riprodotta:
|
Denominazione
della scuola |
Età
richiesta per l'ammissione ai corsi |
|
|
|
Età
minima |
Età
massima |
|
Composizione
|
12
anni compiuti |
18
anni per l'ammissione al corso medio |
|
Direzione
d'Orchestra |
12 " " |
22
anni per l'ammissione al corso superiore |
|
Organo
e Composizione Organistica |
12 " " |
15
anni per chi non possiede il titolo di compi- mento del corso inf. di
pianoforte |
|
Canto
(ramo cantanti) Canto (ramo didattico) |
16
anni per le donne e 18 per gli uomini |
25
anni per le donne e 26 per gli uomini |
|
Pianoforte
|
9
anni compiuti |
15
anni |
|
Arpa
(diatonica) |
9 " " |
16 " |
|
Violino
|
9 " " |
13 " |
|
Viola
|
9 " " |
14 " |
|
Viola
da gamba |
14
" " |
14 " |
|
Violoncello
|
9 " " |
15 " |
|
Contrabbasso
|
11
" " |
20 " |
|
Oboe
|
11
" " |
20 " |
|
Clarinetto
|
11
" " |
20 " |
|
Fagotto
|
11
" " |
20 " |
|
Flauto
|
11
" " |
20 " |
|
Flauto
dolce |
11
" " |
18 " |
|
Corno
|
11
" " |
20 " |
|
Tromba
e Trombone |
11
" " |
20 " |
|
Fisarmonica
|
11
" " |
15 " |
|
Basso
Tuba |
13
" " |
15 " |
|
Chitarra
|
11
" " |
15 " |
|
Saxofono
|
|
18 " |
|
Strumenti
a Percussione |
11
" " |
18 " |
|
Scuola
Sperim. Composiz. |
|
18 " |
|
Mandolino
|
13
" " |
18 " |
|
Jazz
|
Non
sono previsti limiti d'età ma si richiede, ai fini dell'ammissione, il
possesso di un qualsiasi diploma di Conservatorio. |
|
|
Musica
Elettronica |
Non
sono prescritti limiti di età ma si richiede, ai fini dell'ammissione, il
possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di Conservatorio, licenza
del periodo medio di composizione,
licenza del quinquennio di composizione sperimentale,
licenza del periodo medio di una scuola decennale di strumento, diploma di
liceo musicale sperimentale. |
|
I candidati che non
posseggano i requisiti di età riportati nella tabella possono essere sottoposti
ugualmente ad esame; essi, tuttavia,
possono poi essere ammessi
all'Istituto nel solo caso in cui, in sede
di esame, abbiano dato prova di possedere "singolarissime attitudini"
musicali.
L'ammissione
in Conservatorio può essere richiesta per uno
qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola, con la sola eccezione per le scuole di Jazz e Musica Elettronica,
relativamente alle quali non è
consentita l'ammissione ad anni di corso superiori al primo.
Al primo
anno dei corsi di studio si accede con l'esame di ammissione, che è inteso sostanzialmente
all'accertamento delle attitudini generiche
allo studio della musica e di quelle specifiche per la scuola richiesta.
La ricorrenza di tali attitudini
musicali viene accertata mediante prove uditive, ritmiche e di
coordinamento motorio; il candidato
può essere sottoposto anche a prove di
esecuzione sullo strumento prescelto.
Agli anni di corso successivi al primo il
candidato viene ammesso previo superamento
di un esame di idoneità, che si
svolge nel rispetto dei programmi
interni predisposti relativamente ad ogni scuola attivata. Nel caso
in cui il candidato chieda l'ammissione
ad anni di
corso superiori al primo, i
limiti massimi di età, quali risultano
dal quadro sopra dettagliato, potranno
essere elevati, proporzionalmente, di
tanti anni quanti sono quelli che l'allievo intende pretermettere.
Costituisce requisito imprescindibile per l'ammissione
in Conservatorio il possesso
della licenza elementare;
relativamente alle scuole
di Pianoforte, Arpa, Viola,
Violino, e Violoncello, però
si consente l'ammissione anche ad aspiranti che siano in possesso del
solo titolo di promozione alla quinta elementare. Ciò in considerazione del
fatto che la prescrizione del possesso
della licenza elementare appare
assolutamente inconciliabile con la prescrizione del limite minimo di
età per l'accesso a tali scuole fissato, dal legislatore, al compimento del
nono anno. L'ammissione degli alunni in Conservatorio deve considerarsi
provvisoria: essa diventa definitiva
soltanto dopo un periodo di esperimento,
che non può essere inferiore
a tre mesi né superiore a due
anni e sempreché l'allievo, al termine di tale fase di esperimento,
superi il prescritto "esame di
conferma" (detto anche
"esame di revisione").
Nei Conservatori di Musica si
sostengono esami di
ammissione, di idoneità, di conferma (o revisione), di promozione, di licenza, di compimento
e di diploma.
Per quanto
concerne gli esami di ammissione e di idoneità si rinvia
a quanto esplicitato nel
capitolo precedente, con l'ulteriore
precisazione che si considerano utilmente inclusi, nelle graduatorie
degli idonei all’ammissione, i candidati che abbiano conseguito un punteggio di
almeno 6/10 alle prove d'esame.
Gli esami
di conferma (detti anche
esami di revisione) hanno per oggetto la disciplina principale ed hanno
luogo, normalmente, alla fine dell'anno scolastico in cui l'alunno è stato
ammesso all'Istituto. Tali esami, che concludono la fase
di "esperimento", sono intesi ad una verifica "a posteriori" della sussistenza di quelle
attitudini musicali che l'allievo aveva evidenziato all'atto dell'ammissione e,
quindi, a confermare il ricorrere di
una effettiva propensione agli studi musicali. Il Direttore può concedere, su richiesta
dell'insegnante, tanto l'anticipazione quanto la posticipazione
dell'esame di revisione, fermi però i limiti enunciati nel precedente capitolo
(non prima di 3 mesi e non oltre 2 anni
dall'ammissione). Il giudizio per l'ammissione definitiva è dato dalla stessa
commissione dinanzi la quale fu sostenuto l'esame di ammissione.
Agli alunni
che non superino
l'esame di revisione
è preclusa la prosecuzione degli studi in
Conservatorio.
Gli esami di promozione devono essere sostenuti da quegli allievi che non ottengano, al termine dell'anno scolastico, la promozione all'anno successivo
a seguito dello
scrutinio di fine anno
e, poiché per conseguire la promozione in base allo scrutinio finale
occorre aver riportato una valutazione
media non inferiore agli
8/10 sia nella materia principale
che in quelle complementari e
nella condotta, sono soggetti ad esame di promozione tutti
quegli allievi che riportino, allo scrutinio finale, votazioni inferiori agli
8/10. Tali allievi saranno ammessi a sostenere gli esami di promozione nella sessione estiva qualora (e per le materie per le quali) abbiano conseguito
una votazione di almeno 5/10 (purché abbiano riportato almeno 6/10
nella condotta) e nella sessione
autunnale nel caso in cui abbiano riportato, sempre allo scrutinio finale, una
votazione inferiore ai 5/10.
L'esame di promozione si supera con il conseguimento
di un punteggio non inferiore a 6/10.
Gli esami
di licenza sono sostenuti
al termine del periodo di durata degli insegnamenti complementari e, cioè, allorché l'allievo abbia
ultimato la frequenza di ciascun corso complementare obbligatorio; per il loro
superamento è prevista la votazione minima di 6/10.
Gli esami di compimento
sono quelli che l'allievo sostiene a conclusione dei periodi intermedi in cui
si articola la scuola frequentata; l'esame di
compimento del periodo inferiore conclude il periodo inferiore degli
studi, l'esame di compimento del periodo medio si sostiene (relativamente alle
scuole per cui tale periodo è
previsto) a conclusione del periodo
medio.
Gli esami
di compimento si considerano
superati con il conseguimento della sufficienza (6/10); per ottenere l'iscrizione al periodo
superiore di una qualsiasi
scuola, però, si
richiede, quale condizione
imprescindibile, il superamento dell'esame di compimento medio
(per le scuole articolate in
tre periodi) o di compimento
inferiore (per le scuole
articolate in due periodi) con una votazione non inferiore
agli 8/10.
Il mancato conseguimento di tale "sufficienza qualificata" (che può essere raggiunta anche a seguito di un esame teso
alla integrazione del voto, da
sostenersi al termine
di un anno di ripetenza)
preclude definitivamente all’allievo la possibilità di proseguire la
frequenza in Conservatorio.
Gli esami di
diploma sono sostenuti a conclusione del corso complessivo
degli studi e, cioè, al termine del
periodo superiore della
scuola frequentata; essi si
considerano superati con il
conseguimento della sufficienza
(6/10).
Al mancato
superamento degli esami di promozione,
di compimento o di diploma consegue, come già chiarito, la possibilità di ripetere un solo anno (quindi una sola volta) nell'ambito dei periodi inferiori e medio, nessun anno nel periodo superiore.
Il ritiro,
anche se giustificato, durante gli esami,
comporta la ripetizione di tutte
le prove nella seconda sessione . Le
commissioni d'esame sono
nominate dal Direttore dell'Istituto e
costituite, solitamente, da quattro docenti dell'Istituto e da un esaminatore
esterno; le commissioni per gli esami di Contrabbasso e degli altri strumenti a fiato possono essere costituite
da soli docenti dell'Istituto.
Ciascun commissario
esprime, in sede d'esame, il proprio voto per ogni singola prova eseguita
dall'allievo. Il voto attribuito ad ogni singola prova è dato dalla media
aritmetica delle votazioni attribuite da ciascun commissario. Il voto finale
d'esame è determinato dalla media aritmetica delle votazioni relative alle
singole prove; qualora, però, in qualcuna delle prove d'esame il
candidato consegua una votazione
inferiore ai 5/10, non è
possibile procedere a compensazione, con la conseguenza che dovranno essere sostenute, nella seconda sessione (e
quindi riparate), tutte le prove per cui
si sia ottenuta una votazione inferiore ai 6/10.
Il Direttore
ha la facoltà di arrotondare il
voto finale riportato dall’allievo a conclusione degli
esami, quando ne ritenga giustificata la concessione avuto riguardo, anche,
alla buona condotta dell'alunno;
l'arrotondamento può essere concesso fino ad un massimo di
50/100 di punto e sempreché
l'interessato ne faccia richiesta.
Ai fini
di una corretta informazione ed allo scopo di evitare problemi legati alla mancata
presentazione di domande
d'esame o di
domande d'iscrizione, è bene rammentare che tutti gli allievi interni
che debbano sostenere esami, sia nelle
scuole principali (esami di compimento),
che nei corsi complementari
(esami di licenza), sono tenuti a
presentare le domande d'esame entro e non oltre il 30 aprile; ugualmente
tutti gli allievi che conseguono
la promozione all'anno successivo (per valutazione finale o per esame di promozione sostenuto nella sessione
estiva) o che sostengono con esito
positivo l'esame di compimento (inferiore o
medio) nella sessione estiva
sono tenuti a presentare la domanda di
iscrizione entro il 31 luglio.
Gli allievi che invece sostengono esami di licenza o di compimento
(inferiore o medio) nella sessione autunnale sono tenuti ad effettuare l'iscrizione entro 5 giorni dalla data
dell'ultimo esame sostenuto.
INSEGNAMENTI INDIVIDUALI ED INSEGNAMENTI
COLLETTIVI
Per le discipline
principali (scuole) sono previste lezioni individuali. La classe tipo di una
scuola è formata da dieci allievi;
eccezioni sono previste per la
Didattica della Musica (ventotto allievi), per
il Jazz e la Musica Elettronica (dodici allievi).
Ciascun allievo ha diritto
ad una o due lezioni settimanali, secondo le scelte operate all'inizio
dell’Anno Accademico dal professore; la
durata della lezione individuale è determinata dal numero di ore di lezione
settimanale diviso per il numero
di allievi iscritti nella classe
(naturalmente le esigenze didattiche,
legate anche agli anni di corso
degli allievi, possono
determinare, nell'ambito della
classe, ripartizioni diverse, fissate dal docente con l'orario
interno).
E' utile
precisare, al riguardo, che per le scuole di durata decennale il numero di ore di lezione
è pari a dodici settimanali; per le altre scuole (strumenti a
fiato, con l'eccezione
del saxofono, e contrabbasso) è
invece pari a nove ore settimanali.
Le discipline
complementari possono essere
a lezione collettiva
o individuale. La classe tipo,
relativa ad una disciplina complementare a lezione collettiva,
è formata da trenta allievi (solfeggio, storia ed estetica
musicale, arte scenica,
armonia complementare, letteratura
poetica
e drammatica, musica d'insieme
per strumenti ad arco,
musica d'insieme per strumenti a fiato, letteratura italiana). Gli
allievi delle singole classi vengono accorpati in gruppi, legati sia agli anni di corso, sia a ripartizioni
interne stabilite dai professori. Il
numero di ore di lezione è pari a dodici settimanali per il
solfeggio, per l'armonia complementare, per letteratura italiana, per la
musica d'insieme per strumenti ad arco e per strumenti a fiato; esso è pari a
nove settimanali per la
storia ed estetica musicale e
ad otto settimanali per la letteratura
poetica e drammatica e per l'arte scenica. La
classe tipo, relativa ad una
disciplina complementare a lezione individuale, è formata da venti allievi
(pianoforte complementare, organo complementare e canto gregoriano, lettura
della partitura). Il numero di ore di lezione
per tali corsi è pari a dodici settimanali; ciascun allievo ha diritto
ad una o due lezioni settimanali, secondo le medesime modalità indicate per le
scuole principali.
DURATA DEI PERIODI DI STUDIO
L'intervallo fra il
compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve
corrispondere, e normalmente
corrisponde, alla durata normale di quest'ultimo. Costituiscono eccezioni alla durata legale dei
periodi di studio i casi in cui ricorrano:
1)
abbreviazioni
del periodo degli studi
2)
ripetenza
di anni di corso.
1) Abbreviazione del periodo degli studi.
Il corso degli studi
può essere abbreviato quando ricorrono particolari motivi di profitto. In particolare: è
consentita l'abbreviazione del periodo
medio qualora, all'atto del compimento del periodo inferiore, l'allievo abbia riportato una
votazione di almeno 8/10 sia nella
materia principale che
in quelle complementari. E' consentita, invece,
l'abbreviazione del periodo superiore qualora,
al compimento del periodo precedente,
l'allievo abbia riportato
almeno 9/10 nell'insegnamento principale e non meno di
8/10 in quelli complementari. L'abbreviazione è limitata ad un solo anno per
ciascuno dei succitati periodi. Essa, inoltre, può essere consentita,
indipendentemente dai requisiti di profitto, a favore degli studenti di
nazionalità straniera.
2) Ripetenza di anni di corso.
Gli alunni hanno la possibilità di ripetere
l'anno di corso eventualmente non superato. Tale possibilità è limitata ad un solo anno nel corso
del periodo inferiore e ad un solo anno nel corso di quello medio; non è consentito, invece, ripetere alcun
anno nel periodo superiore, fatti salvi casi
eccezionali, legati a particolari problemi di salute, al ricorrere dei quali il Direttore chiede al superiore Ministero di
autorizzare la ripetizione dell'anno, in deroga al divieto stabilito
dalla legge. Limitatamente alle scuole di Jazz e Musica Elettronica è
consentito ripetere una sola
volta l'ultimo anno (nel caso in cui
l'allievo non superi gli esami di diploma); è consentito, inoltre,
ripetere un solo anno nel
periodo di studi che precede l'ultimo anno di corso. Per le scuole di Jazz
e Musica Elettronica, in
buona sostanza, si possono ripetere
complessivamente due anni, uno dei quali
deve essere, però,
necessariamente, l'ultimo del corso.
Appare opportuno
precisare che le limitazioni sopra indicate, relativamente alla ripetizione
degli anni di corso, sono riferibili alla sola disciplina fondamentale, non
coinvolgono, invece, gli insegnamenti complementari. La ripetizione di un anno
di corso complementare, infatti, non comporta la ripetizione dell'anno di corso
della scuola che l'alunno frequenta, sempreché il corso complementare sia
compiuto nell'ambito del periodo al quale esso afferisce. La ripetizione di un
anno di frequenza di una qualsivoglia disciplina complementare non preclude la
possibilità di recuperare l'anno
perduto qualora si sostenga l'esame di licenza al termine del
periodo di frequenza che la legge fissa per tale disciplina.