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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione
PARTE I (omissis)
PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
- ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 206 - Istituti di
istruzione artistica
1. L'istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d'arte;
b) nei licei artistici;
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi
compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie
artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione
artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto
concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente
per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati fatto salvo
quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione
artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di
istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il
riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte
seconda, titolo ottavo.
CAPO I - Accademie di belle arti (omissis)
CAPO II - Istituti superiori per le
industrie artistiche (omissis)
CAPO III - Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza (omissis)
CAPO IV - Conservatori di musica
Art. 239 - Finalità
1. I Conservatori di musica hanno per fine
l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento.
Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le
disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive
modificazioni.
4. Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso
anno di corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui
all'articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di
Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
Art. 240 -
Insegnamento nei conservatori di musica
1. L'insegnamento nei conservatori di musica è
disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia,
si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e
successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio
decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli
insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 241 - Direttore
1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto
un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e
disciplinare dell'istituto.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato
a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o
di impedimento.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di
direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano
venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può
esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.
6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente
preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei
docenti del conservatorio.
Art. 242 - Collegio
dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal
direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del
conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento
didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.
Art. 243 - Ordinamento
amministrativo
1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori
è disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 244 -
Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione
dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni
annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
- G. Tardini di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
- Nicolò Paganini di Genova e Francesco Morlacchi di Perugia (legge 22 marzo
1974, n. 111);
- F. E. Dall'Abaco di Verona, L. Canepa di Sassari, A. Vivaldi di Alessaia,
U. Giordano di Foggia, G. D'Annunzio di Pescara, G. Frescobaldi di Ferrara,
T. Schipa di Lecce, G. Nicolini di Piacenza, A. Venturi di Brescia, e C.
Pollini di Padova, liceo musicale pareggiato A. Corelli di Messina
trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio
Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);
- V. Gianferri di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
- S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano,
Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30
novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il
disposto dell’art. 239, comma 6.
Art. 245 - Disciplina
della professione di maestro di canto
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro
di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il
diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti
musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto
in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di
esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di
cui al comma 1.
3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme
concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per
l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che
insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che
insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si
trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento
dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro
attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.
Art. 246 - Disciplina
delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di
orchestrale
1. Nessuno può esercitare la professione di
docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, ne fare parte di
orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale
pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o
scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento
o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare
di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo
inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese,
agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o
liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo,
debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono
suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto,
e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto
la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività
artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di
musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei
caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non
superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici,
da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi
o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande
musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie
musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi.
Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi
iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli
iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Art. 247 -
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
1. Il suono di riferimento per l'intonazione
di base degli strumenti musicali è la nota «La», la cui altezza deve
corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura
ambiente di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e
organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che
gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente
come suono di riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al comma 1.
Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non
vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di
utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a
forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera)
tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia,
indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in
meno, non superiore a 0, 5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche
alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui
al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni
esemplare da lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli
istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la
taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di
controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 248 -
Accompagnatori al pianoforte
1. In corrispondenza delle singole cattedre di
canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore al
pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti,
svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai
direttori.
CAPO V - Alunni, esami e tasse
Art. 249 - Alunni
1. Agli alunni degli istituti di cui al
presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni
relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le
sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al
Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti
all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio
dei docenti.
Art. 250 - Privatisti
1. Non può presentarsi all'esame di ammissione
all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni
prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono
nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che
abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi
candidati privatisti.
Art. 251 - Orari e
programmi
1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e
di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto
del ministro.
Art. 252 - Esami
1. Nelle accademie e nei conservatori si
sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di
diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante
esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione
del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è
ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello
stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e da uno o
due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto.
Art. 253 - Tasse
scolastiche
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al
presente titolo sono le seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
- Tassa di esame di ammissione;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascuno anno;
- Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo).
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
- Tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascun anno;
- Tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con
le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90
convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base
di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n.
41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto
dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
- gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio
richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di
ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di
maturità;
- gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli
esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori
di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non
superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi
dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4
si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da
rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro
dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti
all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di
bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti
per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per
la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che
siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i
ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza
straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
CAPO VI - Disposizioni comuni ai
conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 254 - Ricorsi
contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
1. Contro i provvedimenti adottati dai
consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso
al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse,
entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, N. 1199.
Art. 255 - Autonomia
amministrativa
1. I conservatori di musica, le accademie di
belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati
di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il
funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti
che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo
unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai
predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia
organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con
la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di
ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a
carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il
quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle
vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio
degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle
altre entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base
comparativa.
Art. 256 - Consiglio
di amministrazione
1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo
255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia
nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti
degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e
continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori
con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi
presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più
elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un
triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di
assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere
affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di
amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica
istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario
governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il
quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di
amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la
composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di
ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai
rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa
parte di diritto un rappresentante di quel Comune.
Art. 257 -
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni
del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del
bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte
direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione con propri
provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
Art. 258 - Esercizio
finanziario
1. L'esercizio finanziario degli istituti ha
durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è
affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di
notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario
fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto
bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata
e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui
all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del
servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla
sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate
per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio
successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente
poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 5.
Art. 259 - Servizi
amministrativi, di segreteria e contabili
1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di
due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori
amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica
sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è
responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi
provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e,
in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato,
tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto;
ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325
e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di
segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e
regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto, sentito
il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente
preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai
servizi di segreteria, amministrativi e contabili può essere incaricato di
mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di
istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui
egli è titolare e in province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non
più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi
sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul
personale addetto ai servizi stessi.
Art. 260 - Servizi di
economato e di archivio
1. Ad ogni istituto è assegnato un
coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei
Servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai
pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a
sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli
inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei
beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in
qualità di consegnatario.
Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per
mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto
possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica
funzionale.
CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti
gli istituti di istruzione artistica
Art. 261 - Iniziative
di promozione
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la
facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle
industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove
occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati
in bilancio, è autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed
obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi
ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e
delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali
presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale
organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari
imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere
permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure
concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi
medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di
cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.
Art. 262 - Locali e
arredamento
1. I fondi stanziati nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico
e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli
istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie,
istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei
artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro
della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del
suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di
pubblica utilità.
Art. 263 - Uso dei
locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato
a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a
quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio
dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere
venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
CAPO VIII - Personale delle accademie e
dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
Art. 264 - Ruoli,
qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori
1. I ruoli del personale delle accademie e dei
conservatori sono i seguenti:
- ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza;
- ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;
- ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori
al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte
drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici
dell'accademia nazionale di danza;
- ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale
appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di
orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte
drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle
accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella Parte III del
presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle
istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al
pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte
drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori
dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella Parte
III del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano
le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella
Parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale
appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a
quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le
norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente
personale del comparto Ministeri.
Art. 265 - Organici
1. Le modalità ed i criteri per la
determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle
accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente
titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere superato
il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli
insegnamenti di cui all'
articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima
dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici
dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100
allievi.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e,
comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei vari
insegnamenti. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica.
Art. 266 - Orario di
servizio
1. L'orario di servizio è stabilito in sede di
contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma
1, si applicano le norme vigenti.
Art. 267 - Cumulo di
impieghi
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui
all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente
dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e
di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è
regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268 - Competenze
in materia di stato giuridico del personale
1. Nei riguardi del personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori
delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per
qualsiasi motivo essi siano richiesti;
b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e
della censura;
c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche
in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e
ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede a:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori
ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per
qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e
di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso
assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni
del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
Sezione II - Reclutamento
Art. 269 - Accesso ai
ruoli direttivi e relativi concorsi
1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo
dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e
di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad
accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato
all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle
predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in
graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono
ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti
vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni;
esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale
di danza è richiesto il requisito di cui all'articolo 228, comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli
orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si
applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo 1, capo II, sezione
III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di
ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore
tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte
da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione
artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati,
per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il
personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono
scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco
compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le
commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente
delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni, in misura triplicata.
Art. 270 - Accesso ai
ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e
dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di
belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo
mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a
ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle
procedure concorsuali.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di
assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse
norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche.
Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì
essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai
concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica
istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di
posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la
valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove
di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio
superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte,
scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una
prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.
7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle
problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato
giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del
concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di
100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova
orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova
orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti
18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella
prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della
pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a
stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per
quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e
pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in
graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono
ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le
cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le
nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di
organico attuata ai sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni
caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno
scolastico successivo.
11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per
il personale docente delle altre istituzioni scolastiche
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a
persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in
meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare
dal periodo di prova il personale così nominato.
Art. 271 - Commissioni
giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute
da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato
l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della
materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni
di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il
concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal
dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi
in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a
componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola,
conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive
nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il
numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della
commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così
costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di
docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti
di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non
sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale
amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le
commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità
definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
Art. 272 -
Conferimento delle supplenze
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Per il conferimento delle supplenze annuali
e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o
dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo,
sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal
Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente
preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di
accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve
compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni
sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con
l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la
valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni
possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti
pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto
il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata
da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il
presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni
così costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni
interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle
commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica
sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie
presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento
di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della
posizione in graduatoria..
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la
formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere
validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo
le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli
titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda
di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista
dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito
con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che
sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle
immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili
e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere
assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono
essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un
punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle
graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati
sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è
ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei
provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero
della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi,
dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in
materia di incarichi per l'Accademia Nazionale di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico
e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le
disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, del presente testo unico; le
competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici,
ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di
conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano,
le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Art. 273 - Contratti
di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo
svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia
possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi
di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e
istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente
dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di
amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica,
vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base
alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi
possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline
corrispondenti all'attività artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono
tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un
docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei
docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha
carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento
economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di
stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta
di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il
cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il
compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla
base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali,
rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è
iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere
derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni
anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione
alle esigenze accertate.
Art. 274 - Contratti
di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1. I docenti dei conservatori di musica che,
alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,
attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per
l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la
dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo
conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la
precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della
stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale
dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato
per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del
60° anno di età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del
contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione
relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere
onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in
godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le
esclusioni indicate nell'
articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è
rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il
compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si
dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla
scadenza del termine del 31 ottobre 1993
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento
di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un
quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in
godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei
trattamenti pensionistici.
Art. 275 - Modelli
viventi
1. I modelli viventi nelle accademie di belle
arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero
di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della
pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la
terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della
scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni
previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola,
per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite
con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in
proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della
scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di
servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni
riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione
oraria del servizio
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di
aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le
norme relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo della scuola.
6. L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli
incarichi negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale
ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di
servizio anche non continuativo.
8. Il sevizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo
del personale ausiliario secondo le disposizioni in vigore per il predetto
personale della scuola.
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