
3-l2-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - N. 284
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO
6 settembre 1984.
Disciplina
per il funzionamento della scuola di chitarra
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
l’art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 106, sull'istituzione della scuola di
«chitarra» presso i conservatori di musica;
Visto
il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista
la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;
Vista
la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Decreta:
Art.
1
La scuola. di «chitarra» ha la
durata di dieci anni divisi in tre periodi: inferiore (cinque anni), medio (tre
anni), superiore (due anni).
Il passaggio da un periodo al
successivo è subordinato al superamento degli esami indicati nell'annessa
tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
Art.
2.
I primi tre anni del periodo
inferiore funzionano come scuola media.
Art.
3.
Nella scuola di «chitarra»,
oltre allo studio dello strumento, sono previste, come obbligatorie, le
seguenti materie complementari:
1) teoria, solfeggio e dettato
musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi tre anni del periodo
inferiore;
2) storia della musica e storia
ed estetica musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del
periodo medio;
3) armonia complementare:
l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio.
Art.
4.
Sono ammessi alla frequenza del
primo anno del periodo inferiore gli allievi di età compresa fra gli 11 anni e
i 15 anni che siano in possesso della licenza elementare.
Art.
5.
Coloro che, in possesso
dell'attestato finale del «corso speciale permanente» di chitarra, istituito al
sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, con il
decreto interministeriale 22 luglio 1980, aspirino a conseguire il diploma
della scuola di «chitarra», potranno partecipare ai relativi esami a partire
dalla prima sessione utile dopo l'emanazione del presente decreto.
Agli interessati, peraltro,
saranno riconosciuti validi gli esiti degli esami complementari obbligatori
sostenuti durante la frequenza del precitato «corso speciale permanente» di
chitarra.
Parimenti potranno ottenere di
partecipare agli esami finali della scuola di chitarra coloro che sono in
possesso dell'attestato finale del «corso straordinario» già autorizzato al
sensi dell’art. 191 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.
In tal caso, tuttavia, gli
interessati, oltre a sostenere gli esami dello strumento, dovranno sostenere
anche quelli relativi alle materie complementari obbligatorie secondo il
programma di cui all'annessa tabella A.
Sono esonerati da tale obbligo
coloro che potranno dimostrare di aver già superato gli esami di cui sopra in
un conservatorio di musica o in un liceo musicale pareggiato.
Art.
6.
Dall'anno scolastico in cui
Inizia il funzionamento della scuola di chitarra, è soppresso il corrispondente
corso speciale permanente.
Gi alunni iscritti a
quest'ultimo, d'ufficio saranno considerati iscritti al corrispondente anno
della scuola di chitarra.
Coloro che, avendo frequentato i
corsi straordinari autorizzati al sensi dell'art. 191 del regio decreto 5
maggio 1918, n. 1852, aspirino ad iscriversi alla scuola di chitarra, potranno
ottenerlo anche per un anno successivo al primo, previo giudizio positivo di
una commissione formata dal direttore del conservatorio di musica presso il
quale si è chiesta la iscrizione, da un docente di chitarra e da uno di
composizione. È facoltà di detta commissione ammettere l'aspirante alla
frequenza di un anno diverso da quello richiesto.
Art.
7.
Nei casi previsti dal terzo e
quarto comma del precedente art. 6, l'età per l'ammissione alla scuola di
chitarra è elevata di tanti anni quanti sono quelli riconosciuti validi
all'atto della domanda di iscrizione.
Art.
8.
I programmi di insegnamento
saranno stabiliti dai singoli docenti in modo tale che gli alunni siano in
grado di affrontare le prove di esame di cui all'annessa tabella A.
Art.
9.
L'orario d'obbligo per i docenti
della scuola di «chitarra» è di dodici ore settimanali.
Art.
10.
Il funzionamento della scuola di
«chitarra» è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dalla
normativa di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive
modificazioni ed integrazioni
Roma,
addì 6 settembre 1984
Il
Ministro: FALCUCCI
Registrato
alla Corte dei conti, addi 31 ottobre 1984
Registro
n. 67 Istruzione, foglio n. 201