
Legge 508 del 21 dicembre 1999
(DdL 2881-B AS approvato definitivamente in sede
deliberante dalla 7a Commissione del Senato il 2 dicembre 1999)
Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati
Art. 1.
(Finalità della legge)
1.
La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale)
1.
Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli
ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2.
I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e
coreutici, ai sensi del presente articolo.
3.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita,
nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di
autonomia sanciti dalla presente legge.
4.
Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di
specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono
di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel
rispetto dei relativi princìpi.
5.
Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di
formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo
livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette
istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo
parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di
studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio
universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è
prescritto il possesso.
6.
Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è
regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto
articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il
personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali,
integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti
dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni
organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di
insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti
ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle
graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
7.
Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali
si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i
requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle
istituzioni e dei docenti;
b) i
requisiti di idoneità delle sedi;
c) le
modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i
possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con
istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e
privati;
e) le
procedure di reclutamento del personale;
f) i
criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio
dell'autonomia regolamentare;
g) le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo
sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i
criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la
valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di
cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione
artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b)
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e
infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c)
programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli
sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione
del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo
modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d)
previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di
attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino
del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla
scuola secondaria superiore;
e)
possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture
e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti
musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute,
nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni
e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle
strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito
della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi
sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di
Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda,
rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della
presente legge;
f)
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento
reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti,
nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo
studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di
istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento
del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi
di livello superiore;
h)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività
formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei
e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i)
facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della
complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti,
nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché
strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le
disposizioni del presente articolo;
l)
verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono
trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze
strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di
istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla
data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono
abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente
legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art.
3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale)
1. È costituito,
presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il
quale esprime pareri e formula proposte:
a)
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli
schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui
regolamenti didattici degli istituti;
c) sul
reclutamento del personale docente;
d) sulla
programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e
coreutico.
2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la
composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti
dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti
componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario
nazionale (CUN);
b) le
modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il
funzionamento del CNAM;
d)
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui
composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di
prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le
relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro
membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro
membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro
membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro
studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un
direttore amministrativo.
4. Le elezioni
dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste
separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le
votazioni.
5. Per il
funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la
spesa annua di lire 200 milioni.
Art.
4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi
conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi
conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso
alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione
delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento,
purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del
diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati
presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il
termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono
istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine
del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti
con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art.
5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di
cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia
universitaria.
Art.
6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle
istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art.
7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti
didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per
il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la
possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Art.
8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento
delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art.
9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti
iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture
scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in
relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di
istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della
pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della
presente legge.
2. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la
realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d),
nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.