
Decreto Ministeriale 6
agosto 1999, n. 201
(in GU 6 ottobre 1998, n. 235)
Corsi ad indirizzo
musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe
di concorso di "strumento musicale" nella scuola media
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.
124, che all’art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi
di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in
via sperimentale e demanda al Ministro della Pubblica Istruzione di stabilire
le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove
di esame e l’articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica
classe di concorso;
VISTO il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.
297, e in particolare l’art. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione
delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di
insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l’art. 166
relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art.
442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;
VISTO il decreto ministeriale 9
febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di
esame per la scuola media statale;
VISTO il decreto ministeriale 3
agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media;
VISTO il decreto ministeriale 13
febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la
sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l’art. 5
comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare
i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio
nazionale;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.
59 ed in particolare l’art. 21;
TENUTO CONTO dei risultati positivi
evidenziati nel rapporto redatto dalla Commissione incaricata di condurre
l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;
VISTI i programmi e gli orari di
insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla
Commissione istituita dal Direttore Generale dell’istruzione secondaria di I°
grado con decreto del 9 giugno 1999;
RITENUTO che l’insegnamento di
strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di
formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo
da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente
caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una
maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore
opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di
appartenenza sociale.;
ACQUISITO il parere favorevole
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato il 21 luglio 1999;
CONSIDERATE le intese
precedentemente intercorse con il Ministro del Tesoro in ordine al necessario
incremento delle dotazioni organiche provinciali;
D
E C R E T A
Art.
1
Nei corsi a indirizzo musicale,
autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e
13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000
dall’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento di
strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165
del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell’ambito della programmazione
educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in
sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.
Art.
2
Le classi in cui viene impartito
l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali
dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova
orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto
dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui
all'art. 1.
Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per
l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.
La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio
dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del
rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.
Art.
3
Per ciascun corso, ferma
restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per
classe di educazione musicale, già prevista dall’ordinamento degli studi, è
attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale,
articolate su tre classi.
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o
per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto
partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura
della musica: quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per classe - può
essere impartito anche per gruppi strumentali.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali
della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente
decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di
realizzare l’impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di
approfondimento, potenziamento e recupero.
Art.
4
L’assetto ordinamentale previsto
dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi
collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere
dall’anno scolastico 1999-2000.
In via transitoria è consentito il mantenimento dell’assetto attuale sia dei
corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei
quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei
quali è previsto l’insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in
entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell’anno
scolastico 2004-2005.
Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita
limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo
autorizzato e cessa al termine del triennio.
Art.
5
Con successivo provvedimento
saranno definiti, per l’anno scolastico 1999-2000, gli incrementi delle
dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo
musicale autorizzati e funzionanti nell’anno scolastico 1998-99.
Art.
6
La tipologia degli strumenti
musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo
allegato al presente decreto (all. A).
Art.
7
L’insegnante di strumento
musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio
analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine
della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma
dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Art.
8
In sede di esame di licenza
viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche
la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della
pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico.
Art.
9
E’ istituita la classe di
concorso di "strumento musicale nella scuola media" (cl. n. 77/A) per
l’insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.
Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il
possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse
specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall’articolo 11
comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124. L’inserimento nelle graduatorie
permanenti ivi contemplate avviene dopo l’espletamento della sessione riservata
di esami di abilitazione all’insegnamento, disposta per i docenti non in
possesso dell’abilitazione in educazione musicale.
Art.
10
Con separato decreto saranno
stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i
titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al
precedente articolo.
Art.
11
In attesa dell'espletamento
delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9
dell’art. 11 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, per l’anno scolastico 1999-2000
è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base
dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13-2-1996 per l'assunzione di
personale a tempo determinato.
Art.
12
Esaurita la fase transitoria di
cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo
determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.
Il presente decreto sarà inviato
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Allegato
A
PROGRAMMI
DI INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE NEI CORSI DI SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO
MUSICALE
1.
INDICAZIONI GENERALI
L'insegnamento strumentale
costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della
scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.
Esso concorre, pertanto, alla
più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce
all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti
tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme
costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi
le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle
specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.
La musica e la sua evoluzione
linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti
momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche.
L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra
un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione
musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con
l'insieme dei campi del sapere.
La musica viene in tal modo
liberata da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene
resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell'evento musicale.
Sviluppare l'insegnamento
musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente
segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso
soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale,
una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed
emotiva, di sé.
Obiettivo del corso triennale,
quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale,
è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il
rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media
non esclude la valorizzazione delle eccellenze.
Adeguata attenzione viene
riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale
di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva
con altri soggetti.
L'autonomia scolastica potrà
garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella
prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla
prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura musicale nel
territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di
aggregazione e diffusione di saperi e competenze.
2.
ORIENTAMENTI FORMATIVI
L'insegnamento strumentale
conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e l'apprendimento
della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di
capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia,
armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione operativa
nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni l'interiorizzazione di
tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e
stilistico.
I contenuti dell'educazione
musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, l'osservazione
e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del
suono, la lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato,
si modellano con il necessario contributo della pratica strumentale.
L'insegnamento strumentale:
promuove
la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di
maturazione logica, espressiva, comunicativa;
integra
il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei
processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la
dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;
offre
all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più
avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;
fornisce ulteriori
occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di
svantaggio.
In
particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica
strumentale
L'essenziale
aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della
dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un
efficace contributo al senso di appartenenza sociale.
3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Nel
campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme
di obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di
alcuni traguardi essenziali, quali:
4. CONTENUTI FONDAMENTALI
I
contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti
sono:
La
capacità di lettura va rinforzata dalla "lettura a prima vista" e va
esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su quelle che
utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni alle
specificità strumentali.
Altri
obiettivi di apprendimento e contenuti fondamentali sono specifici per i
singoli strumenti per cui si rinvia alle successive indicazioni.
5.COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE
L'insegnamento
strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline
musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:
Lo
studio strumentale, a sua volta, si fonda su:
Fermi
restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole
specialità strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico
relativo all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una
competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del
proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale
rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e
struttura melodico-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.
I
processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della
valutazione formativa propria della scuola media.
6. ESEMPLIFICAZIONI METODOLOGICHE
Gli
strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo
nel rispetto dell'autonomia di progettazione e programmazione delle singole
scuole.
Posto
che:
la
pratica della Musica d'insieme si pone come strumento metodologico
privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed
opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità
operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione
all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale
raggiunto.
L'accesso
alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi
un veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul
piano musicale, di quanto non possa esserlo quella riferita alla sola pratica
individuale.
Particolare
attenzione va data alla pratica vocale adeguatamente curata a livello del
controllo della fonazione, sia come mezzo più immediato per la partecipazione
all'evento musicale e per la sua produzione, sia come occasione per accedere
alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al fine di acquisire
dominio nel campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad
essere assunta mediante il controllo dei procedimenti articolatorî propri dei
vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica fonogestuale
individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. In tale
prospettiva metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più
generale pratica musicale.
Anche
l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno
dell'insegnamento strumentale, quanto nella musica d'insieme.
In
particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed adeguamento ai
modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo
indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di
varia complessità. Esso deve inoltre tendere a sviluppare capacità
discriminative e comparative delle testimonianze musicali più significative,
capacità utili, nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli
esecutivo-interpretativi.
Altra
risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie
elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata
di strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un
incentivo a sviluppare capacità creativo-elaborative senza che queste vengano
vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che richiedono una avanzata
capacità di controllo.
Gli
strumenti metodologici suggeriti presuppongono una condizione generale di infra
ed interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento strumentale
integrato con quello dell'Educazione musicale e della teoria e lettura della
musica configura un processo di apprendimento musicale unitario, dall'altra le
articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo
attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la
condizione per l'interdisciplinarità.
7. STRUMENTI MUSICALI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
Il
perseguimento degli obiettivi sotto indicati si articolerà sia in attività
individuali sia in attività collettive ( piccoli gruppi, musica d'insieme ): le
abilità via via raggiunte andranno utilizzate sin dai livelli più elementari
con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso l'integrazione
di conoscenze acquisite nell'ambito della teoria musicale e della lettura
ritmica e intonata. Tali conoscenze potranno essere assunte in percorsi
temporali diversi da quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi degli
specifici insegnamenti strumentali.
La
successione degli obiettivi verrà stabilita dagli insegnanti in modo da
determinare un percorso graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle
potenzialità dei singoli alunni.
I
contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell'approccio
agli stili e alle forme, e della distinzione dei linguaggi.
Esercizi
e studi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilità tecniche possono rientrare
nel percorso metodologico e didattico di ciascun insegnante che terrà comunque
conto delle innovazioni della didattica strumentale.
FLAUTO
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici
e cromatici
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
OBOE
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede
i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici
e cromatici
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
CLARINETTO
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo di tutta l'estensione dello strumento con passaggi
diatonici e cromatici
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
SAXOFONO
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo di tutta l'estensione dello strumento con passaggi
diatonici e cromatici
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
FAGOTTO
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo di tutta l'estensione con passaggi diatonici e
cromatici
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
CORNO
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede
i seguenti contenuti:
-utilizzo delle prime tre posizioni del corno in fa,
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-staccato e legato
-variazioni dinamiche e agogiche.
TROMBA
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti
-utilizzo di tutte le 7 posizioni e relativi armonici
nell'ambito dell'estensione di 2 ottave,
-staccato e legato,
-variazioni dinamiche e agogiche.
CHITARRA
(pizzicati,
glissandi, armonici, percussioni, suoni legati-staccati, ecc...).
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di
eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, almeno a due voci, anche
con semplici cambi di posizioni, contenenti le principali figurazioni ritmiche.
ARPA
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di
eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, contenenti le principali
figurazioni ritmiche.
PIANOFORTE
Tutte
le abilità pianistiche sotto elencate vanno intese come comprensive degli
aspetti dinamici, timbrici e delle varie modalità d'attacco del tasto e uso dei
pedali.
Alla
fine del triennio l'alunno dovrà saper leggere a prima vista musiche tratte dai
primi metodi per pianoforte e dovrà saper eseguire con consapevolezza
interpretativa almeno una composozione tratta dal repertorio solistico o
d'insieme per ciascuna delle seguenti aree:
PERCUSSIONI
(tamburo, timpani, xilofono, vibrafono)
Tamburo
Timpani
Xilofono
Vibrafono
Alla
fine del triennio gli alunni dovranno saper eseguire con consapevolezza
interpretativa brani facile per ensemble di percussioni e piccole
composizioni per set-up o per strumento unico con o senza
accompagnamento di un altro strumento.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'alunno dovrà avere acquisito
prevede i seguenti contenuti:
VIOLINO
(più
o meno vicino al ponticello o alla tastiera)
Queste
abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della
mano sinistra curando la corretta coordinazione.
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito
prevede i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti,
-utilizzo della prima posizione con diverse applicazioni
delle dita,
-legatura su una e più corde,
-staccato,
-variazioni dinamiche e agogiche.
VIOLONCELLO
(più
o meno vicino al ponticello o alla tastiera)
Queste
abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della
mano sinistra curando la corretta coordinazione.
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani
solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di
difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.
Il
livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede
i seguenti contenuti:
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e
composti,
-utilizzo della prima posizione con diverse applicazioni
delle dita,
-legatura su una e più corde,
-staccato,
-variazioni dinamiche e agogiche.
FISARMONICA
Esplorazione
delle caratteristiche tecniche e timbriche dello strumento
Alla
fine del triennio gli allievi dovranno saper leggere a prima vista musiche
tratte dai primi metodi per fisarmonica e dovranno saper eseguire con
consapevolezza interpretativa almeno una composizione tratta dal repertorio
solistico o d'insieme per ciascuna delle seguenti aree:
-composizioni originali per fisarmonica,
-trascrizioni di facili brani tratti dal repertorio
clavicembalistico,
-brani polifonici (ad es.: Pozzoli, Kunz, Piccoli canoni -
Bartòk, Microkosmos, etc),
-altre composizioni di genere diverso, con difficoltà
tecnica adeguata agli studi compiuti.
Consiglio Nazione della P.I.
Prot.
n. 4535 del 22 luglio 1999
Oggetto:
Parere su: "Schema di DM concernente l'istituzione della classe di
concorso di strumento musicale nella scuola media"
Adunanza del 21 luglio 1999
VISTA
la nota del 7.7. 1999 con la quale il Ministro (Direzione Generale per
l'istruzione Secondaria di I° grado) ha chiesto il parere del CNPI in merito
all'argomento in oggetto;
VISTI
gli artt.24 e 25 del Decreto legislativo n. 297 del 16.4.1994;
VISTO
il documento istruttorio presentato dal Comitato Orizzontale relativo alla
Scuola media ed incaricato di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in
oggetto specificato;
dopo
ampio ed approfondito dibattito
ESPRIME
Il proprio parere nei seguenti termini:
il
CNPI in questi ultimi anni, ha, a più riprese, discusso dei corsi di scuola
media ad indirizzo musicale. Infatti, è stato chiamato a pronunciarsi sulle
forme di reclutamento, sull'evoluzione della formula di sperimentazione, sulla
revisione dei programmi e, più in generale, sul modello organizzativo e
didattico e sulla articolazione delle cattedre. Nell'adunanza del 22 maggio
1998, il CNPI ha espresso, sulla scorta delle positive valutazioni di
un'apposita commissione di studio (D.D. 13.2.98) parere favorevole
"all'istituzionalizzazione", ossia alla riconduzione ad ordinamento,
per via amministrativa, della sperimentazione di strumento musicale.
La
legge 3.5.99 n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico", all'art.11, comma 9, riconducendo ad ordinamento detta
sperimentazione, prevede ora l'istituzione di una specifica classe di concorso.
L'istituenda classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media"
consentirà di attivare le procedure di stabilizzazione del personale precario,
previa indizione, per i non abilitati, di una sessione riservata, per in
conseguimento dell'apposita abilitazione all'insegnamento di strumento
musicale, come, più volte auspicato di questo Consiglio.
Il
CNPI, anche in questa occasione, ritiene di dover ribadire che l'insegnamento
di strumento musicale debba collocarsi nell'ambito delle finalità e del
progetto metodologico, didattico e formativo proprio della scuola media per
concorrere, attraverso la programmazione del P.O.F., ad articolare l'offerta
formativa e il relativo curricolo di studio. In questa prospettiva il CBNPI
esprime apprezzamento per l'intesa intercorsa con il Ministero del Tesoro, come
si rileva dalle premesse e dall'art.5 del resto della bozza di decreto, volta
ad incriminare le dotazioni organiche al fine di rispondere all'accresciuta
richiesta sociale di formazione musicale.
Nel
merito dei contenuti del decreto si osserva quanto segue:
-
l'art.3, in attuazione della L. 124/99, introduce rilevanti innovazioni in
materia di costituzione delle cattedre. Esso tiene, inoltre, conto del
regolamento della Autonomia e della nuova definizione degli organici,
determinati i quali, viene affidata alla responsabilità degli organi collegiali
della scuola la predisposizione del modello organizzativo-didattico per meglio
rispondere e calibrare l'insegnamento alle esigenze degli alunni;
-
si condivide dell'art. 4 il criterio di gradualità e l'ipotesi di una fase di
transizione che, a parere del CNPI, deve riguardate non solo le situazioni con
tre strumenti, ma anche quelle in cui sono gi operanti e consolidati cinque
strumenti. Va previsto pertanto, un tempo più lungo dell'arco triennale;
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l'istituzione della classe di concorso di "strumento musicale nella scuola
media" mira a sanare le situazioni del personale che ha permesso alla
sperimentazione di svilupparsi e consolidarsi. Il CNPI non può che condividere
l'urgenza rappresentata dall'Amministrazione di accelerare le procedure di
assunzione a tempo indeterminato del suddetto personale.
A
tale riguardo, intende evidenziare, tuttavia, anche con riferimento alle
questioni problematiche poste dalla nota di richiesta di parere, alcuni
orientamenti di massima circa l'ordinamento a regime di strumento musicale:
a)
è fondamentale che l'individuazione dei titoli di accesso garantisca la
padronanza degli strumenti insegnati da ciascun docente per i propri allievi.
Nell'attuale sistema dell'istruzione la garanzia è offerta unicamente dal
possesso del Diploma finale rilasciato dai Conservatori di Musica;
b)
vanno certamente superate le forme di reclutamento introdotte nel passato e
conseguenti alla contingenza delle situazioni. Non sembra opportuno, a regime,
divaricare molto con il sistema generale di reclutamento valido per la scuola
media, seppure non possa essere disconosciuto il valore professionalizzante dei
titoli artistici
c)
a questo Consiglio sembra prematuro assumere oggi un orientamento in merito
alla richiesta di collocare nell'ambito disciplinare dell'educazione musicale
l'insegnamento dello strumento. Tale indicazione sarà possibile solo a seguito
di una seria e qualificata azione di monitoraggio e verifica degli esiti di
attuazione dei contenuti del Decreto in discussione. Di certo, peculiari scelte
di requisiti d'accesso, a regime, per la nuova classe difformi da quelli validi
per l'insegnamento di educazione musicale, renderebbero più complessa
l'omogeneità di un eventuale nuovo ambito disciplinare.
Queste
tre brevi considerazioni di prospettiva portano il CNPI a condividere i
contenuti degli articoli 9, 10, 11 e 12 della bozza di Decreto.
Infine, il CNPI ritiene che debba essere interpretato correttamente lo spirito della legge, che intende garantire, anche nella logica delle graduatorie permanenti, il personale ha prestato servizio sullo strumento musicale in relazione al